Art. 1615 — Gestione e godimento della cosa produttiva

Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva, mobile o immobile, l’affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa [1618, 1619] e dell’interesse della produzione [1619, 1620]. A lui spettano i frutti [820, 821] e le altre utilità della cosa [41 Cost.].