Art. 1614 — Morte dell’inquilino

Nel caso di morte dell’inquilino, se la locazione deve ancora durare per più di un anno ed è stata vietata la sublocazione [1594], gli eredi possono recedere dal contratto [1373] entro tre mesi dalla morte.Il recesso si deve esercitare mediante disdetta comunicata con preavviso non inferiore a tre mesi [1627].