Il conduttore, salvo patto contrario [1624], ha facoltà di sublocare la cosa locatagli [1624, 1649, 1804], ma non può cedere il contratto [1406] senza il consenso del locatore [1588, 2149].Trattandosi di cosa mobile, la sublocazione deve essere autorizzata dal locatore o consentita dagli usi [378, 394 c. nav.].
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