Art. 1575 — Obbligazioni principali del locatore

Il locatore deve:

1) consegnare al conduttore la cosa locata in buono stato di manutenzione [1177, 1617];

2) mantenerla in stato da servire all’uso convenuto [1576, 1577, 1584];

3) garantirne il pacifico godimento durante la locazione [1585, 1586].