Art. 1548 — Nozione

Il riporto è il contratto per il quale il riportato trasferisce in proprietà al riportatore titoli di credito [1992] di una data specie per un determinato prezzo, e il riportatore assume l’obbligo di trasferire al riportato, alla scadenza del termine [1551] stabilito, la proprietà di altrettanti titoli della stessa specie, verso rimborso del prezzo, che può essere aumentato o diminuito nella misura convenuta.