Art. 1531 — Interessi, dividendi e diritto di voto

Nella vendita a termine di titoli di credito, gli interessi e i dividendi esigibili dopo la conclusione del contratto e prima della scadenza del termine, se riscossi dal venditore, sono accreditati al compratore [1550].Qualora la vendita [1470] abbia per oggetto titoli azionari, il diritto di voto [2351] spetta al venditore fino al momento della consegna.