La riserva della proprietà [1523] è opponibile ai creditori del compratore, solo se risulta da atto scritto avente data certa [2704] anteriore al pignoramento.Se la vendita ha per oggetto macchine e il prezzo è superiore a euro 15,49, la riserva della proprietà è opponibile anche al terzo acquirente [1153], purché il patto di riservato dominio sia trascritto in apposito registro tenuto nella cancelleria del tribunale nella giurisdizione del quale è collocata la macchina, e questa, quando è acquistata dal terzo, si trovi ancora nel luogo dove la trascrizione è stata eseguita [2762; 84, 254, 255].Sono salve le disposizioni relative ai beni mobili iscritti in pubblici registri [2683; 175]
Lascia un commento
Devi essere connesso per inviare un commento.