Art. 1514 — Deposito della cosa venduta

Se il compratore non si presenta per ricevere la cosa acquistata, il venditore può depositarla, per conto e a spese del compratore medesimo, in un locale di pubblico deposito [77], oppure in altro locale idoneo determinato dal tribunale del luogo in cui la consegna doveva essere fatta [1510].Il venditore deve dare al compratore pronta notizia del deposito eseguito [1210].