Art. 1500 — Patto di riscatto

Il venditore può riservarsi il diritto [2653 n. 3] di riavere la proprietà della cosa venduta mediante la restituzione del prezzo e i rimborsi stabiliti dalle disposizioni che seguono [1502 c.c.].Il patto di restituire un prezzo superiore a quello stipulato per la vendita è nullo per l’eccedenza.


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