Art. 1498 — Pagamento del prezzo

Il compratore è tenuto a pagare il prezzo [1515] nel termine e nel luogo fissati dal contratto.In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo [1510] dove questa si esegue [1528].Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.