In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa [1578, 1812, 1821].Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
In ogni caso il venditore è tenuto verso il compratore al risarcimento del danno, se non prova di avere ignorato senza colpa i vizi della cosa [1578, 1812, 1821].Il venditore deve altresì risarcire al compratore i danni derivati dai vizi della cosa.
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