Il venditore è tenuto a garantire che la cosa venduta sia immune da vizi [1491] che la rendano inidonea all’uso a cui è destinata o ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore [2922].Il patto con cui si esclude o si limita la garanzia non ha effetto, se il venditore ha in mala fede taciuto al compratore i vizi della cosa [1229].
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