Art. 1476 — Obbligazioni principali del venditore

Le obbligazioni principali del venditore sono:

1) quella di consegnare la cosa al compratore [1477];

2) quella di fargli acquistare la proprietà della cosa o il diritto, se l’acquisto non è effetto immediato del contratto [1376, 1377, 1378, 1472, 1478, 1523];

3) quella di garantire il compratore dall’evizione e dai vizi della cosa.