Art. 1448 — Azione generale di rescissione per lesione

Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell’altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l’altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto.L’azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta.Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori.Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione [763 ss.; 166].