Art. 1442 — Prescrizione

L’azione di annullamentosi prescrive in cinque anni.Quando l’annullabilità dipende da vizio del consenso [1427] o da incapacità legale [1425], il termine decorre dal giorno in cui è cessata la violenza, è stato scoperto l’errore o il dolo, è cessato lo stato d’interdizione o d’inabilitazione [429], ovvero il minore ha raggiunto la maggiore età [2].Negli altri casi il termine decorre dal giorno della conclusione del contratto [1326].L’annullabilità può essere opposta dalla parte convenuta per l’esecuzione del contratto, anche se è prescritta l’azione per farla valere.