Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarre.È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace di intendere o di volere.
Il contratto è annullabile se una delle parti era legalmente incapace di contrarre.È parimenti annullabile, quando ricorrono le condizioni stabilite dall’articolo 428, il contratto stipulato da persona incapace di intendere o di volere.
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