L’azione per far dichiarare la nullità [2652 n. 6] non è soggetta a prescrizione [2934], salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
L’azione per far dichiarare la nullità [2652 n. 6] non è soggetta a prescrizione [2934], salvi gli effetti dell’usucapione e della prescrizione delle azioni di ripetizione.
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