Art. 1399 — Ratifica

Nell’ipotesi prevista dall’articolo precedente, il contratto può essere ratificato dall’interessato [1188, 1444, 1711, 1890, 2032, 2822], con l’osservanza delle forme prescritte per la conclusione di esso.La ratifica ha effetto retroattivo, ma sono salvi i diritti dei terzi.Il terzo e colui che ha contrattato come rappresentante possono d’accordo sciogliere il contratto prima della ratifica.Il terzo contraente può invitare l’interessato a pronunciarsi sulla ratifica assegnandogli un termine, scaduto il quale, nel silenzio, la ratifica s’intende negata.La facoltà di ratifica si trasmette agli eredi.