Nei contratti che hanno per oggetto il trasferimento di cose determinate solo nel genere [1178], la proprietà si trasmette con l’individuazione fatta d’accordo tra le parti o nei modi da essi stabiliti. Trattandosi di cose che devono essere trasportate da un luogo a un altro, l’individuazione avviene anche mediante la consegna [1510] al vettore [1678] o allo spedizioniere [1737].
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