Art. 1354 — Condizioni illecite o impossibili

È nullo [1418] il contratto al quale è apposta una condizione, sospensiva o risolutiva, contraria a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume.La condizione impossibile rende nullo il contratto se è sospensiva; se è risolutiva, si ha come non apposta.Se la condizione illecita o impossibile è apposta a un patto singolo del contratto, si osservano, riguardo all’efficacia del patto, [1367] le disposizioni dei commi precedenti, fermo quanto è disposto dall’articolo 1419.