Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto [108, 475, 520, 633, 702, 1521, 1757, 1938, 2010, 2659].
Le parti possono subordinare l’efficacia o la risoluzione del contratto o di un singolo patto a un avvenimento futuro e incerto [108, 475, 520, 633, 702, 1521, 1757, 1938, 2010, 2659].
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