Art. 1328 — Revoca della proposta e dell’accettazione

La proposta può essere revocata finché il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l’accettante ne ha intrapreso in buona fede l’esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente è tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l’iniziata esecuzione del contratto.L’accettazione può essere revocata, purché la revoca giunga a conoscenza [1335] del proponente prima dell’accettazione [1329, 1335].