Art. 1326 — Conclusione del contratto

Il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione dell’altra parte [1328, 1333, 1335].L’accettazione deve giungere al proponente nel termine da lui stabilito o in quello ordinariamente necessario secondo la natura dell’affare o secondo gli usi [1328 comma 2].Il proponente può ritenere efficace l’accettazione tardiva, purché ne dia immediatamente avviso all’altra parte [1175].Qualora il proponente richieda per l’accettazione una forma determinata, l’accettazione non ha effetto se è data in forma diversa [1352].Un’accettazione non conforme alla proposta equivale a nuova proposta.