Art. 1265 — Efficacia della cessione riguardo ai terzi

Se il medesimo credito ha formato oggetto di più cessioni a persone diverse, prevale la cessione notificata per prima al debitore, o quella che è stata prima accettata dal debitore con atto di data certa, ancorché essa sia di data posteriore.La stessa norma si osserva quando il credito ha formato oggetto di costituzione di usufrutto o di pegno.