Art. 1259 — Subingresso del creditore nei diritti del debitore

Se la prestazione che ha per oggetto una cosa determinata è divenuta impossibile [1256], in tutto o in parte, il creditore subentra nei diritti spettanti al debitore in dipendenza del fatto che ha causato l’impossibilità, e può esigere dal debitore la prestazione di quanto questi abbia conseguito a titolo di risarcimento.