Art. 1213 — Ritiro del deposito

Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato.Se, dopo l’accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido [1210 comma 2], il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non può più rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, né valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito [1197, 1251, 1276, 2878].