Art. 1210 — Facoltà di deposito e suoi effetti liberatori

Se il creditore rifiuta di accettare l’offerta reale o non si presenta per ricevere le cose offertegli mediante intimazione, il debitore può eseguire il deposito [1211 ss.; 77, 78].Eseguito il deposito, quando questo è accettato dal creditore o è dichiarato valido con sentenza passata in giudicato [324], il debitore non può più ritirarlo ed è liberato dalla sua obbligazione.