Art. 1199 — Diritto del debitore alla quietanza

Il creditore che riceve il pagamento deve, a richiesta e a spese del debitore, rilasciare quietanza [1195, 1196] e farne annotazione sul titolo, se questo non è restituito al debitore [2213 comma 2, 2704, 2726].Il rilascio di una quietanza per il capitale fa presumere il pagamento degli interessi.