Art. 1161 — Usucapione dei beni mobili

In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili [1153] e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.Se il possessore è di mala fede, l’usucapione si compie con il decorso di venti anni.