In mancanza di titolo idoneo, la proprietà dei beni mobili [1153] e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per dieci anni, qualora il possesso sia stato acquistato in buona fede.Se il possessore è di mala fede, l’usucapione si compie con il decorso di venti anni.
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