Art. 1104 — Obblighi dei partecipanti

Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione e per il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza a norma delle disposizioni seguenti, salva la facoltà di liberarsene con la rinunzia al suo diritto.La rinunzia non giova al partecipante che abbia anche tacitamente approvato la spesa.Il cessionario del partecipante è tenuto in solido con il cedente a pagare i contributi da questo dovuti e non versati.