Art. 1014 — Estinzione dell’usufrutto

Oltre quanto è stabilito dall’articolo 979, l’usufrutto si estingue [1350 n. 5, 2814]:

1) per prescrizione per effetto del non uso durato per venti anni;

2) per la riunione dell’usufrutto e della proprietà nella stessa persona [1072, 1253];

3) per il totale perimento della cosa su cui è costituito [1016, 1019].