Art. 1012 — Usurpazioni durante l’usufrutto e azioni relative alle servitù

Se durante l’usufrutto un terzo commette usurpazione sul fondo o altrimenti offende le ragioni del proprietario, l’usufruttuario è tenuto a fargliene denunzia e, omettendola, è responsabile dei danni che eventualmente siano derivati al proprietario [1586, 1777].L’usufruttuario può far riconoscere l’esistenza delle servitù a favore del fondo o l’inesistenza di quelle che si pretende di esercitare sul fondo medesimo [949, 1079]; egli deve in questi casi chiamare in giudizio il proprietario.