Il concedente può chiedere la devoluzione del fondo enfiteutico [2653 n. 2]:

1) se l’enfiteuta deteriora il fondo o non adempie all’obbligo di migliorarlo;

2) se l’enfiteuta è in mora nel pagamento di due annualità di canone [1219]. La devoluzione non ha luogo se l’enfiteuta ha effettuato il pagamento dei canoni maturati prima che sia intervenuta nel giudizio sentenza, ancorché di primo grado, che abbia accolto la domanda [1453 comma 3].
La domanda di devoluzione [2653 n. 2] non preclude all’enfiteuta il diritto di affrancare, sempre che ricorrano le condizioni previste dall’articolo 971.