In caso di alienazione, il nuovo enfiteuta è obbligato solidalmente col precedente al pagamento dei canoni non soddisfatti.Il precedente enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi, prima che sia stato notificato l’atto di acquisto al concedente [1264].In caso di alienazione del diritto del concedente, l’acquirente non può pretendere l’adempimento degli obblighi dell’enfiteuta prima che a questo sia stata notificata l’alienazione.
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