L’enfiteuta può disporre del proprio diritto, sia per atto tra vivi [968], sia per atto di ultima volontà [587, 2648].Per l’alienazione del diritto dell’enfiteuta non è dovuta alcuna prestazione al concedente.Nell’atto costitutivo può essere vietato all’enfiteuta di disporre per atto tra vivi, in tutto o in parte, del proprio diritto, per un tempo non maggiore di venti anni.Nel caso di alienazione compiuta contro tale divieto, l’enfiteuta non è liberato dai suoi obblighi verso il concedente ed è tenuto a questi solidalmente con l’acquirente [957 comma 2].
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