Art. 930 — Premio dovuto al ritrovatore

Il proprietario deve pagare a titolo di premio al ritrovatore, se questi lo richiede, il decimo della somma o del prezzo della cosa ritrovata [927].Se tale somma o prezzo eccede euro 5,16, il premio per il sovrappiù è solo del ventesimo.Se la cosa non ha valore commerciale, la misura del premio è fissata dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento.