Ogni fosso interposto tra due fondi si presume comune.Si presume che il fosso appartenga al proprietario che se ne serve per gli scoli delle sue terre, o al proprietario del fondo dalla cui parte è il getto della terra o lo spurgo ammucchiatovi da almeno tre anni [881].Se uno o più di tali segni sono da una parte o uno o più dalla parte opposta, il fosso si presume comune.
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