Art. 829 — Passaggio di beni dal demanio al patrimonio

Il passaggio dei beni dal demanio pubblico al patrimonio dello Stato [826, 827] dev’essere dichiarato dall’autorità amministrativa. Dell’atto deve essere dato annunzio nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.Per quanto riguarda i beni delle province e dei comuni, il provvedimento che dichiara il passaggio al patrimonio deve essere pubblicato nei modi stabiliti per i regolamenti comunali e provinciali.