Art. 820 — Frutti naturali e frutti civili

Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l’opera dell’uomo come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere.Finché non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa [516 c.p.c.]. Si può tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura [771 comma 1, 1348, 1472; 531 c.p.c.].Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali [1224], i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita [1861], il corrispettivo delle locazioni.