Art. 807 — Effetti della revocazione

Revocata la donazione per ingratitudine [801 c.c.] o sopravvenienza di figli [803 c.c.], il donatario deve restituire i beni in natura, se essi esistono ancora, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda [808, 1148 c.c.].Se il donatario ha alienato i beni, deve restituirne il valore, avuto riguardo al tempo della domanda, e i frutti relativi, a partire dal giorno della domanda stessa.