Non possono revocarsi per causa d’ingratitudine [801 c.c.], né per sopravvenienza di figli [803 c.c.], le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.
Non possono revocarsi per causa d’ingratitudine [801 c.c.], né per sopravvenienza di figli [803 c.c.], le donazioni rimuneratorie e quelle fatte in riguardo di un determinato matrimonio.
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