Art. 804 — Termine per l’azione

L’azione di revocazione per sopravvenienza di figli [803 c.c.] deve essere proposta entro cinque anni dal giorno della nascita dell’ultimo figlio nato nel matrimonio o discendente ovvero della notizia dell’esistenza del figlio o discendente, ovvero dell’avvenuto riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio.Il donante non può proporre o proseguire l’azione dopo la morte del figlio o del discendente.