Art. 803 — Revocazione per sopravvenienza di figli

Le donazioni, fatte da chi non aveva o ignorava di avere figli o discendenti al tempo della donazione, possono [805 c.c.] essere revocate per la sopravvenienza o l’esistenza di un figlio o discendente del donante [800 c.c.]. Possono inoltre essere revocate per il riconoscimento di un figlio [250, ss., 687 c.c.], salvo che si provi che al tempo della donazione il donante aveva notizia dell’esistenza del figlio.La revocazione può essere domandata anche se il figlio del donante era già concepito [462 c.c.] al tempo della donazione [804, 806, 809 c.c.].