Art. 799 — Conferma ed esecuzione volontaria di donazioni nulle

La nullità della donazione [775, 779 c.c.], da qualunque causa dipenda, non può essere fatta valere dagli eredi o aventi causa dal donante [377, 428 c.c.] che, conoscendo la causa della nullità, hanno, dopo la morte di lui, confermato la donazione o vi hanno dato volontaria esecuzione [590, 1423, 1444, 2034 c.c.].