La donazione può essere gravata da un onere [794, 797 c.c.].Il donatario è tenuto all’adempimento dell’onere entro i limiti del valore della cosa donata.Per l’adempimento dell’onere può agire, oltre il donante, qualsiasi interessato [1174 c.c.], anche durante la vita del donante stesso [648 c.c.].La risoluzione per inadempimento [1453 c.c.] dell’onere, se preveduta nell’atto di donazione, può essere domandata dal donante o dai suoi eredi [2652 n. 1 c.c.].