Art. 792 — Effetti della riversibilità

Il patto di riversibilità [791 c.c.] produce l’effetto di risolvere tutte le alienazioni dei beni donati e di farli ritornare al donante liberi da ogni peso o ipoteca, ad eccezione dell’ipoteca iscritta a garanzia della dote o di altre convenzioni matrimoniali, quando gli altri beni del coniuge donatario non sono sufficienti, e nel caso soltanto in cui la donazione è stata fatta con lo stesso contratto matrimoniale [162 c.c.] da cui l’ipoteca risulta.È valido il patto per cui la riversione non deve pregiudicare la quota di riserva spettante al coniuge superstite [540 c.c.] sul patrimonio del donatario, compresi in esso i beni donati.