Art. 782 — Forma della donazione

La donazione deve [1875 c.c.] essere fatta per atto pubblico [1350 n. 13, 2699 c.c.], sotto pena di nullità [783, 799, 1350 comma 1, 1421, 1422, 2725, 2739 c.c.]. Se ha per oggetto cose mobili, essa non è valida che per quelle specificate con indicazione del loro valore nell’atto medesimo della donazione, ovvero in una nota a parte sottoscritta dal donante, dal donatario e dal notaio.L’accettazione può essere fatta nell’atto stesso o con atto pubblico posteriore [785 c.c.; 35, 167 comma 2]. In questo caso la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante.Prima che la donazione sia perfetta, tanto il donante quanto il donatario possono revocare la loro dichiarazione [1328, 1329 c.c.].[Se la donazione è fatta a una persona giuridica, il donante non può revocare la sua dichiarazione dopo che gli è stata notificata la domanda diretta a ottenere dall’autorità governativa l’autorizzazione ad accettare. Trascorso un anno dalla notificazione senza che l’autorizzazione sia stata concessa, la dichiarazione può essere revocata].