Art. 780 — Donazione al figlio naturale non riconoscibile [ABROGATO]

[E’ nulla la donazione fatta dal genitore al figlio naturale, se la filiazione non puo essere riconosciuta o dichiarata.La nullità non si estende agli assegni fatti dal genitore in occasione del matrimonio o per la sistemazione professionale del figlio nella misura consentita dalle condizioni economiche e sociali del donante.La nullità può essere fatta valere dal donante, dai suoi discendenti legittimi o dal coniuge.Si applicano le disposizioni dell’articolo 599.]