Art. 779 — Donazione a favore del tutore o protutore

È nulla la donazione [1418 c.c.] a favore di chi è stato tutore o protutore del donante, se fatta prima che sia stato approvato il conto o sia estinta l’azione per il rendimento del conto medesimo [385, 388 c.c.].Si applicano le disposizioni dell’articolo 599.