Art. 777 — Donazioni fatte da rappresentanti di persone incapaci

Il padre e il tutore non possono fare donazioni per la persona incapace [2 c. 1 c.c.] da essi rappresentata.Sono consentite, con le forme abilitative richieste, le liberalità in occasione di nozze a favore dei discendenti dell’interdetto o dell’inabilitato [785 c.c.].